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IL MODELLO DICH. IMP. E’ OBBLIGATORIO, MA CHI LO FIRMA?

DICH IMP EFC

La risposta da parte del Corpo Nazionale dei VV.F. a un quesito relativo alla compilazione e firma del modello DICH. IMP., permette di evidenziare alcuni aspetti fondamentali nella scelta del giusto fornitore per la realizzazione di questi impianti.

L’associazione Zenital (Sistemi di illuminazione e ventilazione naturali, sistemi per il controllo di fumo e calore) ha inviato un quesito alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica di Roma, richiedendo un chiarimento in merito al corretto utilizzo del modello DICH. IMP. che, lo si ricorda, è il modello con cui l’installatore effettua la dichiarazione di conformità dell’intero sistema EFC.

LA DOMANDA DI ZENITAL

L’iniziativa prende avvio dalla constatazione di un modus operandi piuttosto diffuso nel mercato italiano, che consiste nel richiedere tale modello (obbligatorio per legge) all’azienda fornitrice degli evacuatori di fumo e calore. I clienti di Bovema troveranno questa pratica normale, perché Bovema fin dalla sua nascita si è caratterizzata per l’approccio “chiavi in mano” e per un servizio di consulenza di alto profilo capace di seguire il cliente in tutte le fasi dalla progettazione, alla posa, dall’installazione, al collaudo e alla certificazione del Sistema EFC.

Un approccio di questo tipo presuppone però competenze ad ampio spettro per entrare nel merito di un progetto che, oltre agli evacuatori, prevede l’installazione di barriere al fumo e/o al fuoco, prese d’aria, collegamenti elettrici, centrali di comando… tutti componenti che devono poter interagire secondo logiche stabilite in fase di progetto e di cui il DICH. IMP. certifica la correttezza dell’installazione e il funzionamento.

La domanda rivolta al  C.N.VV.F riguardava in ultima istanza questo aspetto: qual è la procedura corretta in questi casi? Il semplice fornitore di EFC è tenuto ad assumersi la responsabilità dell’intero sistema?

LA RISPOSTA DEL CORPO NAZIONALE DEI VV.F.

La risposta da parte del C.N.VV.F. ha di fatto confermato l’impostazione normativa italiana per cui l’installatore che firma il DICH. IMP. è responsabile dell’intero sistema, lo deve conoscere nei principi progettuali e deve essere in grado di mettere mano al progetto esecutivo. In quest’ottica è chiaro che l’azienda che fornisce gli evacuatori, nel momento in cui è coinvolta solo per questo aspetto specifico del sistema, NON è tenuta a firmare il DICH. IMP.

Dal momento che il DICH. IMP. deve essere presente perché il  Sistema di evacuazione di fumo calore sia a norma, la domanda “Chi firma il DICH. IMP.?” non può rimanere senza risposta e deve costituire un criterio fondamentale per la scelta del fornitore.

Per approfondire il tema del DICH. IMP. e della certificazione del sistema EFC si veda anche l’approfondimento qui sotto.

IL DICH. IMP. E LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA EFC

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