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Codice di prevenzione incendi

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Codice di prevenzione incendi

D.M. 3 agosto 2015 (in vigore dal 18/11/2015) è la prima versione del Codice di Prevenzione Incendi, recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139”. 

Per la prima volta viene introdotto un approccio prestazionale alla disciplina dell’antincendio. Oltre alle soluzioni conformi il progettista può optare per soluzioni alternative a patto di dimostrare il raggiungimento dello stesso livello di sicurezza previsto dalle soluzioni conformi.

In questa prima versione il campo di applicazione indicava quali erano le attività per le quali il codice poteva essere applicato, senza nessuna obbligatorietà. Si introduce quindi l’idea di “doppio binario”: l’utilizzo o meno del Codice avviene su base volontaria, è una scelta che dipende dal progettista. 

Il capitolo S.8 del Codice è interamente dedicato al “Controllo di fumo e calore”. Nella prospettiva dei livelli di prestazione, il Codice formalizza per la prima volta il concetto di “smaltimento di fumo e calore” (livello di prestazione II), una misura che, non essendo destinata alla salvaguardia delle persone, non prevede la creazione dello stato libero da fumo, prestazione che invece qualifica il livello di prestazione III (intesa come evacuazione di fumo e calore).

Il D.M. 12 aprile 2019 (in vigore dal 20/10/2019) recante “Modifiche al Decreto del 3 agosto 2015, recante Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139”. In questa versione viene annullata la possibilità del “doppio binario” nella progettazione di attività non dotate di specifica regola tecnica verticale, in questi casi il Codice di Prevenzione Incendi è obbligatorio. Rimane invece il doppio binario per le attività dotate di regola tecnica verticale sia tradizionale che legata al Codice.

Il D.M. 18 ottobre 2019 (in vigore da 1/11/2019) recante “Modifiche all’allegato 1 al decreto del ministro dell’interno 3 agosto 2015, recante Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139”. Il decreto sostituisce integralmente i contenuti dell’allegato tecnico introducendo modifiche significative anche per lo smaltimento di fumo e calore e i sistemi SVOF.

Il D.M. 14 febbraio 2020 (in vigore 5/4/2020) recante “Aggiornamento della Sezione V dell’allegato 1 del decreto 3 agosto 2015, concernente l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi”. Il decreto sostituisce interamente le regole tecniche verticali (capitoli da V.4 a V.8). Le regole Tecniche previste dal Codice riguardano uffici, alberghi, autorimesse, scuole e attività commerciali.

Il D.M. 6 aprile 2020 (in vigore dal 29/4/2020) recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e modifiche alla sezione V dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015”. Introduce la RTV V.9 “Asili Nido” e apporta alcune modifiche alle altre RTV.

Il D.M. 15 maggio 2020 (in vigore dal 19/11/2020) recante “Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa”. Sostituisce integralmente

il capitolo V.6 – Autorimesse della sezione V dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.

Il D.M. 10 luglio 2020 (in vigore dal 21/8/2020) recante “Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” Introduce la RTV V.10 “Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati”.

Il D.M. 29 marzo 2021 (in vigore dal 21/8/2020) recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie”. Introduce la RTV V.1 “Strutture sanitarie”

Le regole tecniche verticali contenute nel Codice di prevenzione incendi sono le seguentii:

V.4 Uffici

V.5 Attività ricettive turistico alberghiere

V.6 Autorimesse

V.7 Attività scolastiche

V.8 Attività commerciali

V.9 Asili nido

V.10 Musei, Gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati

V.11 Strutture sanitarie

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